Art. 26 · Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Art. 26

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 27 nov 2024
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori 1.   Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi di un fabbricante a norma dell’ qualora: a) detto soggetto immetta sul mercato un prodotto apponendovi il proprio nome o marchio; b) detto soggetto modifichi un prodotto intenzionalmente o il prodotto sia modificato involontariamente in un modo che può incidere sulla conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ai requisiti di cui al presente regolamento o adottati conformemente allo stesso; c) detto soggetto metta a disposizione sul mercato un prodotto con un uso dichiarato diverso da quello attribuito dal fabbricante nel processo di valutazione e verifica; d) detto soggetto dichiari che il prodotto presenta caratteristiche che si discostano da quelle dichiarate dal fabbricante; oppure e) detto soggetto opti per assumere il ruolo di fabbricante. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche a un operatore economico che immette sul mercato: a) un prodotto usato coperto da una specifica tecnica armonizzata recante disposizioni per i prodotti usati; b) un prodotto usato non coperto da una specifica tecnica armonizzata recante disposizioni per i prodotti usati e non immesso sul mercato dell’Unione in precedenza; c) un prodotto rifabbricato. 3.   Il paragrafo 1 non si applica se l’operatore economico si limita a: a) aggiungere le traduzioni delle informazioni fornite dal fabbricante; b) sostituire l’imballaggio esterno di un prodotto già immesso sul mercato, anche in caso di modifica delle dimensioni dell’imballaggio, qualora il reimballaggio sia effettuato in modo tale che lo stato originario del prodotto non possa essere alterato e che qualsiasi informazione richiesta dal presente regolamento continui a essere fornita correttamente. 4.   L’operatore economico che effettua le attività di cui al paragrafo 3 ne informa il fabbricante o il suo mandatario, indipendentemente dal fatto che tale operatore economico sia proprietario dei prodotti o presti servizi. Effettua il reimballaggio in modo tale da non alterare che lo stato originario del prodotto o la sua conformità al presente regolamento non possano essere alterati dal reimballaggio e che qualsiasi informazione richiesta dal presente regolamento continui a essere fornita correttamente. L’operatore economico agisce con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento.
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