Art. 23 · Obblighi dei mandatari

Art. 23

Obblighi dei mandatari

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi dei mandatari 1.   Il fabbricante stabilito nell’Unione può nominare, mediante mandato scritto, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione affinché agisca in veste di mandatario unico. Un fabbricante non stabilito nell’Unione nomina un mandatario unico. La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario. 2.   Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i compiti seguenti: a) tenere la dichiarazione di prestazione e di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali competenti; b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto alla sua prestazione dichiarata e ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento; c) risolvere il contratto qualora il fabbricante abbia agito in contrasto con i propri obblighi a norma del presente regolamento e informarne il fabbricante, le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l’autorità nazionale competente della propria sede di attività; d) qualora abbia motivo di credere che il prodotto in questione sia non conforme o presenti un rischio, informarne il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato e l’autorità nazionale competente della propria sede di attività; e e) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in relazione a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel mandato del mandatario e per porre rimedio alla non conformità degli stessi. 3.   Il mandatario verifica a livello documentale che: a) il prodotto rechi la marcatura CE e l’etichettatura conformemente all’, paragrafo 9; b) il prodotto sia accompagnato da una dichiarazione di prestazione e di conformità o che tale dichiarazione sia disponibile a norma dell’, paragrafo 1 o 2; e che c) il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all’, paragrafi 5, 6 e 7. 4.   Qualora un mandatario identifichi un caso di non conformità di cui al paragrafo 3 del presente articolo, chiede al fabbricante di agire conformemente all’, paragrafi 11 e 12.
Storico versioni

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