Art. 22 · Obblighi dei fabbricanti

Art. 22

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi dei fabbricanti 1.   Quando immette un prodotto sul mercato, il fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti di conseguenza dalla definizione di cui all’, punto 27). Il fabbricante garantisce che la prestazione del prodotto sia valutata in relazione sia alle caratteristiche essenziali obbligatorie, sia alle caratteristiche essenziali destinate a essere dichiarate. Se il prodotto è coperto dai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’, paragrafo 1, il fabbricante garantisce che il prodotto sia stato altresì progettato e costruito conformemente a tali requisiti. Una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto utilizzando la stampa 3D soddisfa gli obblighi che incombono ai fabbricanti al momento della sua immissione sul mercato. Gli obblighi comprendono, tra l’altro, l’uso di serie di dati 3D adeguate, l’uso di materiali conformi alle procedure applicabili a norma del presente regolamento e la verifica della compatibilità delle serie di dati 3D, dei materiali per la stampa e della tecnologia di stampa utilizzati. 2.   Se la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili e le sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state dimostrate conformemente al sistema o ai sistemi di valutazione e verifica applicabili di cui all’allegato IX, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e di conformità a norma degli articoli da 13 a 15, appone la marcatura CE conformemente agli e, se del caso, garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio non comunemente disponibili sul mercato, come indicato al paragrafo 8 del presente articolo, e appone l’etichettatura a norma del paragrafo 9 del presente articolo. 3.   Come base per la dichiarazione di prestazione e di conformità, il fabbricante redige una documentazione tecnica in cui indica: a) l’uso dichiarato, che rientra nell’ambito dell’uso previsto applicabile; b) tutti gli elementi pertinenti necessari per dimostrare la prestazione e la conformità; c) informazioni sulle procedure in atto di cui al paragrafo 4 del presente articolo; d) informazioni sul sistema o sui sistemi applicabili di cui all’allegato IX; e) se del caso, informazioni sull’applicazione delle procedure semplificate applicate a norma degli articoli da 59 a 61; e f) il calcolo della prestazione di sostenibilità ambientale in relazione alle caratteristiche ambientali essenziali di cui all’, paragrafo 2. 4.   Il fabbricante provvede affinché siano poste in essere procedure per garantire che i prodotti soddisfino la prestazione dichiarata e rimangano conformi al presente regolamento. La progettazione dei prodotti, compresi i set di dati 3D, i processi di produzione e i materiali utilizzati, è adeguata. Se il prodotto è fabbricato in serie, il fabbricante provvede affinché siano poste in essere procedure per garantire che il prodotto mantenga la prestazione dichiarata e rimanga conforme al presente regolamento. Le modifiche della progettazione dei prodotti, inclusi i set di dati 3D, i processi di produzione e i materiali utilizzati, sono adeguate. Le modifiche delle specifiche tecniche armonizzate applicabili sono tenute in debita considerazione e, qualora incidano sulla prestazione o sulla conformità del prodotto, fanno scattare una nuova valutazione secondo la pertinente procedura di valutazione. Ove lo ritenga opportuno al fine di assicurare l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità della prestazione e della conformità dichiarate di un prodotto, il fabbricante esegue prove a campione sui prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, esamina i reclami, i prodotti non conformi e i richiami di prodotti e, se opportuno, mantiene un registro degli stessi, e ne tiene informati gli importatori e i distributori. 5.   Il fabbricante garantisce che i suoi prodotti rechino un codice di identificazione unico del prodotto-tipo specifico del fabbricante e, ove disponibile, un numero di lotto o di serie facilmente visibile e leggibile per gli utilizzatori. Qualora ciò non sia possibile in considerazione della natura del prodotto, le informazioni richieste sono fornite su un’etichetta apposta, sull’imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del prodotto. Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura «Esclusivamente per uso professionale» se sono necessarie competenze per utilizzarlo ed espone l’etichetta ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza. I prodotti non etichettati con la dicitura «Esclusivamente per uso professionale» sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/988. Il fabbricante espone in modo visibile ai clienti, prima che questi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento. 6.   All’atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il fabbricante provvede affinché esso sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l’uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato IV, redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori. 7.   Entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 1, il fabbricante mette a disposizione un passaporto digitale del prodotto di cui all’ attraverso il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di cui all’, collegato a un supporto dati di cui all’, paragrafo 2, lettera g). 8.   Al fine di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio non comunemente disponibili sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento imponendo ai fabbricanti, per determinate famiglie di prodotti e categorie di prodotti, l’obbligo di mettere a disposizione sul mercato pezzi di ricambio specifici non comunemente disponibili per i prodotti che immettono sul mercato. L’obbligo stabilito dagli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo si applica per un periodo di 10 anni dopo che l’ultimo prodotto del rispettivo tipo è stato immesso sul mercato, a meno che l’atto delegato non fissi un periodo diverso. I fabbricanti soggetti all’obbligo di cui al primo comma offrono i pezzi di ricambio entro un termine di consegna ragionevolmente breve, a un prezzo ragionevole e non discriminatorio, e ne informano il pubblico. 9.   Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere prodotti sostenibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti specifici in materia di etichettatura di sostenibilità ambientale per particolari famiglie di prodotti e categorie di prodotti se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il prodotto è di norma scelto o acquistato dai consumatori; e b) il prodotto non presenta prestazioni ambientali complessive significativamente diverse nel corso del suo ciclo di vita in funzione della sua installazione. L’etichettatura si basa sulle prestazioni del prodotto, valutate a norma dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 1, e fornisce informazioni di facile comprensione per i consumatori che non sono esperti. 10.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 9 stabiliscono le modalità di apposizione dell’etichetta da parte del fabbricante, specificando quanto segue: a) il contenuto dell’etichetta; b) la configurazione dell’etichetta, tenendo conto della sua visibilità e leggibilità; c) il modo in cui l’etichetta deve essere esposta ai clienti, anche in caso di vendita a distanza; d) ove opportuno, i mezzi elettronici da usare per la creazione delle etichette. 11.   Il fabbricante che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da esso immesso sul mercato non sia conforme alla sua prestazione dichiarata o al presente regolamento adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Se la questione è legata a un componente fornito o a un servizio prestato esternamente, il fabbricante ne informa il fornitore o il prestatore di servizi e l’autorità nazionale competente per il fabbricante. 12.   Se il prodotto presenta un rischio, il fabbricante ne informa senza indebiti ritardi e almeno entro tre giorni lavorativi tutti i mandatari, gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella sua distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto un utilizzatore finale o un consumatore che non può essere identificato o contattato direttamente, il fabbricante, attraverso i mezzi di comunicazione e altri canali adeguati per garantire la massima divulgazione possibile, diffonde informazioni in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di rischio grave, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese.
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