Art. 21 · Diritti dei fabbricanti

Art. 21

Diritti dei fabbricanti

In vigore dal 27 nov 2024
Diritti dei fabbricanti 1.   I fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori e prestatori di servizi le informazioni necessarie in relazione ai loro prodotti per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento. 2.   Se sono soggetti a compiti di parte terza svolti da un organismo notificato, i fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori o prestatori di servizi di consentire a tale organismo notificato di accedere alla loro documentazione e ai loro locali nella misura in cui l’organismo notificato lo richieda per svolgere i suoi compiti. 3.   I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fabbricanti che immettono sul mercato un prodotto usato o rifabbricato in relazione al fornitore del prodotto usato, compreso, se del caso, il disinstallatore. Le informazioni richieste possono comprendere, tra l’altro, informazioni sull’uso precedente del prodotto e sul processo di disinstallazione di quest’ultimo. 4.   I fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori e prestatori di servizi i dati e i calcoli prescritti dall’, paragrafo 2, in relazione alle forniture o ai servizi prestati, comprese le necessarie relazioni di convalida rilasciate da un organismo notificato.
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