Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 nov 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi: a) parti essenziali dei prodotti; e b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal presente regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede; 2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli ascensori soggetti alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), alle scale mobili o ai loro componenti; b) ai requisiti o alla valutazione delle prestazioni soggetti alla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e disciplinati dagli atti delegati della Commissione di cui all’, paragrafo 8, di detta direttiva. 3.   Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente regolamento i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 349 TFUE. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le normative, le regolamentazioni e le disposizioni amministrative nazionali che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti esentati non rechino la marcatura CE conformemente all’. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato nell’Unione ai sensi del presente regolamento.
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