Art. 17 · Principi generali e uso della marcatura CE

Art. 17

Principi generali e uso della marcatura CE

In vigore dal 27 nov 2024
Principi generali e uso della marcatura CE 1.   La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’ del regolamento (CE) n. 765/2008. 2.   La marcatura CE è apposta solo sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente agli . La marcatura CE è apposta sulle parti essenziali. 3.   Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l’operatore economico indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e ai requisiti dei prodotti applicabili stabiliti conformemente al presente regolamento. Apponendo la marcatura CE, l’operatore economico diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 4.   La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali valutate conformemente al presente regolamento, nonché la conformità del prodotto al presente regolamento.
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