Art. 16 · Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità

Art. 16

Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità

In vigore dal 27 nov 2024
Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità 1.   Il fabbricante fornisce per via elettronica una copia della dichiarazione di prestazione e di conformità di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, a meno che la dichiarazione non sia inclusa in un passaporto digitale del prodotto che soddisfa le condizioni di cui all’ ed è disponibile grazie al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito a norma dell’. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione e di conformità. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un fabbricante può rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le condizioni seguenti: a) garantisce che il contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità sia reso disponibile sul sito web in un formato elettronico non modificabile; b) fornisce la dichiarazione di prestazione e di conformità in un formato leggibile dall’uomo e meccanicamente e offre la possibilità di scaricare una copia in un formato comunemente leggibile; c) garantisce che il sito web in cui è stata resa disponibile la dichiarazione di prestazione e di conformità verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione; d) garantisce che i destinatari dei prodotti da costruzione possano accedere gratuitamente alla dichiarazione di prestazione e di conformità; e) fornisce istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione e di conformità redatte per tali prodotti disponibili sul sito web; f) fornisce un collegamento tra il prodotto e la dichiarazione di prestazione e di conformità ad esso relativa attraverso il codice di identificazione unico del prodotto-tipo; i fabbricanti possono utilizzare un supporto dati, compreso un permalink, per fornire il collegamento, purché sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera a). 3.   Nell’ambito della richiesta di normazione di cui all’, paragrafo 2, la Commissione può anche chiedere all’organizzazione europea di normazione di emanare orientamenti per garantire l’interoperabilità dei formati leggibili dall’uomo e meccanicamente di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. 4.   Il fabbricante fornisce o rende disponibile nel passaporto del prodotto conformemente al paragrafo 1, o su un sito web conformemente al paragrafo 2, la dichiarazione di prestazione e di conformità nella lingua o nelle lingue richieste dagli Stati membri in cui intende mettere a disposizione il prodotto. Un altro operatore economico che mette a disposizione un prodotto del fabbricante in un ulteriore Stato membro rende disponibile una o più traduzioni della dichiarazione di prestazione e di conformità nelle lingue richieste da tale ulteriore Stato membro unitamente alla rispettiva versione originale.
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