Art. 13 · Dichiarazione di prestazione e di conformità

Art. 13

Dichiarazione di prestazione e di conformità

In vigore dal 27 nov 2024
Dichiarazione di prestazione e di conformità 1.   Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente agli o 6, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all’allegato IX e redige una dichiarazione di prestazione e di conformità prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all’, il fabbricante verifica anche la conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili specificati mediante atti delegati. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea. 2.   Redigendo la dichiarazione di prestazione e di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla sua prestazione dichiarata e agli eventuali requisiti dei prodotti applicabili e diventa responsabile in conformità del diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione e di conformità redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. In caso di non conformità o di assenza di una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora tale dichiarazione sia richiesta, il prodotto non può essere messo a disposizione sul mercato.
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