Art. 12 · Relazione con altre disposizioni del diritto dell’Unione

Art. 12

Relazione con altre disposizioni del diritto dell’Unione

In vigore dal 27 nov 2024
Relazione con altre disposizioni del diritto dell’Unione 1.   Al fine di evitare una doppia valutazione degli stessi aspetti attinenti alla salute e alla sicurezza delle persone o alla protezione dell’ambiente in relazione ai prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando le condizioni alle quali gli obblighi relativi alla valutazione della prestazione di un prodotto o al rispetto di determinati requisiti dei prodotti, tra cui l’equivalenza dei sistemi di valutazione e verifica di cui al presente regolamento e gli obblighi relativi alle informazioni generali relative ai prodotti, alle istruzioni per l’uso del prodotto e ai requisiti in materia di informazioni sulla sicurezza, possono essere soddisfatti mediante l’adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni previste nel diritto dell’Unione. Le condizioni di cui al primo comma non consentono livelli di sicurezza dei prodotti meno rigorosi di quelli stabiliti a norma del presente regolamento. 2.   In caso di conflitto tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1781, nonché il regolamento (UE) n. 1025/2012, prevalgono le pertinenti disposizioni del presente regolamento.
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