Art. 10 · Sistemi di valutazione e verifica

Art. 10

Sistemi di valutazione e verifica

In vigore dal 27 nov 2024
Sistemi di valutazione e verifica 1.   La valutazione e la verifica della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, quali stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma degli o nei documenti per la valutazione europea di cui all’, o della sua conformità ai requisiti dei prodotti adottati a norma dell’, sono effettuate conformemente a uno o più sistemi indicati all’allegato IX. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando, per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, il sistema di valutazione e di verifica applicabile tra quelli di cui all’allegato IX. Tali atti delegati possono stabilire sistemi di valutazione e di verifica diversi all’interno della stessa famiglia di prodotti o categoria di prodotti, operando una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti. I sistemi di valutazione e verifica sono determinati prima che diventino applicabili le specifiche tecniche armonizzate o i documenti per la valutazione europea. 3.   Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 tengono conto degli usi previsti, dei potenziali danni derivanti da carenze del prodotto, della sensibilità del prodotto alle variazioni di prestazione in condizioni di produzione, della probabilità di errori durante la fabbricazione e della possibilità di individuare facilmente gli errori di fabbricazione. Tali atti delegati sono adattati alle rispettive famiglie di prodotti o categorie di prodotti e riducono al minimo l’onere per i fabbricanti, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato IX al fine di: a) introdurre ulteriori sistemi di valutazione e verifica, ove necessario, per adeguarsi al progresso tecnico; o b) modificare i sistemi di valutazione e verifica esistenti per contrastare la non conformità sistematica da parte degli organismi notificati o dei fabbricanti e per armonizzare l’applicazione dei requisiti o degli obblighi in essi contenuti, senza che tali modifiche aggiungano o eliminino alcun compito definito in un sistema. Nell’adottare atti delegati in applicazione della lettera a), la Commissione non può introdurre sistemi aggiuntivi che impongano agli operatori economici obblighi più rigorosi di quelli previsti dal sistema 1+. Inoltre, la Commissione può introdurre tali sistemi aggiuntivi solo quando è evidente che gli orientamenti sull’applicazione dei sistemi esistenti si sono rivelati insufficienti.
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