Art. 9
Punto unico di presentazione delle informazioni
In vigore dal 27 nov 2024
Punto unico di presentazione delle informazioni
1. La Commissione istituisce un meccanismo centralizzato dedicato per la presentazione delle informazioni (punto unico di presentazione delle informazioni). Tale punto unico di presentazione delle informazioni è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione ed è facile da usare e disponibile gratuitamente.
2. Le informazioni sulle presunte violazioni dell’ sono presentate tramite il punto unico di trasmissione delle informazioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica. La presentazione delle informazioni comprende informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi e gli elementi di prova a sostegno delle sospette violazioni denunciate e, ove possibile, i documenti giustificativi. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le norme procedurali, i modelli e i dettagli relativi a tale presentazione delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione respinge le informazioni presentate al punto unico di presentazioni delle informazioni che sono manifestamente incomplete o infondate o presentate in malafede e distribuisce le informazioni presentate che trattiene al fine di consentire una verifica da parte dell’autorità competente capofila secondo il criterio di ripartizione delle indagini di cui all’.
4. L’autorità competente capofila incaricata della valutazione di cui al paragrafo 3 conferma il ricevimento della trasmissione, valuta diligentemente e in modo imparziale le informazioni, e informa la persona fisica o giuridica o l’associazione interessate dell’esito della valutazione della presentazione delle informazioni il prima possibile.
5. L’autorità competente capofila può chiedere alla persona o all’associazione di cui al paragrafo 2 di fornire informazioni supplementari.
6. Nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo significativo tra la presentazione delle informazioni al punto unico di presentazione delle informazioni e la decisione di procedere con un’indagine a norma del capo III, l’autorità competente capofila, per quanto possibile, consulta la persona o l’associazione che ha presentato le informazioni per verificare che, per quanto a loro conoscenza, la situazione non è cambiata in modo significativo.
7. La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tale violazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3015:oj#art-9