Art. 5 · Autorità competenti

Art. 5

Autorità competenti

In vigore dal 27 nov 2024
Autorità competenti 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell’adempimento degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione lavorano in stretta collaborazione e hanno la responsabilità di assicurare l’applicazione efficace e uniforme del presente regolamento in tutta l’Unione. 2.   Qualora abbiano designato più di un’autorità competente, gli Stati membri definiscono chiaramente le loro rispettive funzioni e istituiscono meccanismi di comunicazione e coordinamento che consentano a tali autorità di collaborare strettamente ed esercitare efficacemente le loro funzioni. 3.   Entro il 14 dicembre 2025, gli Stati membri forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, le informazioni seguenti: a) i nomi, gli indirizzi e i recapiti dell’autorità o delle autorità competenti; e b) i settori di competenza dell’autorità o delle autorità competenti. Gli Stati membri aggiornano regolarmente le informazioni di cui alle lettere a) e b). 4.   La Commissione pubblica l’elenco delle autorità competenti sul portale unico sul lavoro forzato di cui all’ e lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e nel debito rispetto degli obblighi del segreto professionale. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti dispongano dei poteri, delle competenze e delle risorse necessari per svolgere le indagini, comprese risorse di bilancio sufficienti. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti si coordinino strettamente e scambino informazioni con le autorità nazionali competenti, quali gli ispettorati del lavoro e le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, e con le autorità designate dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2019/1937. 7.   Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di imporre sanzioni conformemente all’ direttamente, in collaborazione con altre autorità, o rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
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