Art. 38 · Valutazione e riesame

Art. 38

Valutazione e riesame

In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione e riesame 1.   Entro il 14 dicembre 2029 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell’applicazione e dell’attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione esamina, in particolare, gli elementi seguenti: a) se il meccanismo predisposto contribuisce efficacemente agli obiettivi del presente regolamento, quali stabiliti all’; b) la cooperazione tra le autorità competenti, anche nell’ambito della rete, come pure tra tutte le altre autorità pertinenti nell’applicazione del presente regolamento; c) l’efficacia della cooperazione internazionale nel contribuire all’eliminazione del lavoro forzato dalle catene di approvvigionamento globali; d) l’impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI, nonché sulla loro competitività, delle procedure relative alle indagini e alle decisioni; e) il costo della conformità per gli operatori economici, in particolare per le PMI; f) il rapporto complessivo tra costi e benefici e l’efficacia del divieto. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. 2.   La relazione valuta inoltre se l’ambito di applicazione debba essere ampliato per includere i servizi accessori all’estrazione, alla raccolta, alla produzione o alla fabbricazione di prodotti. 3.   Nel quadro della valutazione a norma del paragrafo 1, lettera a), la relazione contempla l’impatto del presente regolamento sulle vittime del lavoro forzato, con una particolare attenzione alla situazione delle donne e dei minori. La valutazione di tale impatto si basa sul monitoraggio periodico delle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali e dai pertinenti portatori di interesse. 4.   Nella relazione, la Commissione prende ulteriormente in esame la necessità di un meccanismo specifico per contrastare il lavoro forzato e porvi rimedio, compresa una valutazione d’impatto per l’attuazione di tale meccanismo.
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