Art. 37 · Sanzioni

Art. 37

Sanzioni

In vigore dal 27 nov 2024
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili agli operatori economici in caso di inosservanza di una decisione di cui all’ e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l’applicazione delle sanzioni conformemente al diritto nazionale. 2.   Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi: a) la gravità e la durata dell’inosservanza di una decisione di cui all’; b) eventuali pertinenti casi precedenti di inosservanza di una decisione di cui all’ da parte dell’operatore economico; c) il grado di cooperazione con le autorità competenti; d) eventuali altri fattori attenuanti o aggravanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari, i profitti conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza dell’inosservanza di una decisione di cui all’. 3.   Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2026, notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 4.   Nello stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri tengono nella massima considerazione le linee guida di cui all’, lettera i).
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