Art. 32
Riservatezza
In vigore dal 27 nov 2024
Riservatezza
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento le autorità competenti utilizzano esclusivamente le informazioni ricevute a norma dello stesso, se non diversamente previsto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale nel rispetto del diritto dell’Unione.
2. La Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti trattano l’identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale nel rispetto del diritto dell’Unione, salvo indicazione contraria da parte di coloro che forniscono le informazioni.
3. Il paragrafo 2 non osta a che la Commissione divulghi informazioni generali sotto forma di riassunto, purché tali informazioni generali non contengano informazioni che consentono di identificare coloro che le hanno fornite. Tale divulgazione di informazioni generali sotto forma di riassunto tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate a impedire la divulgazione di informazioni riservate.
Storico versioni
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