Art. 31 · Scambio di informazioni e cooperazione

Art. 31

Scambio di informazioni e cooperazione

In vigore dal 27 nov 2024
Scambio di informazioni e cooperazione 1.   Per consentire un’analisi basata sul rischio dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione o ne escono e per garantire che i controlli siano efficaci ed eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, la Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni relative ai rischi. A tal fine, la Commissione assume un ruolo di coordinamento. 2.   La cooperazione tra le autorità e lo scambio di informazioni relative ai rischi necessarie per l’esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento, anche per via elettronica, hanno luogo conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013: a) tra le autorità doganali; b) tra le autorità competenti e le autorità doganali.
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