Art. 30
Rifiuto dell’immissione in libera pratica o esportazione
In vigore dal 27 nov 2024
Rifiuto dell’immissione in libera pratica o esportazione
1. Se concludono che un prodotto che è stato loro notificato a norma dell’ è un prodotto ottenuto con il lavoro forzato in virtù di una decisione di cui all’, le autorità competenti impongono alle autorità doganali di non immetterlo in libera pratica o di non autorizzarne l’esportazione.
2. Le autorità competenti inseriscono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, e ne danno notifica alle autorità doganali. Al ricevimento di tale notifica, le autorità doganali non autorizzano l’immissione in libera pratica o l’esportazione di tale prodotto e inseriscono la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, ove possibile, nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente:
«Prodotto ottenuto con il lavoro forzato — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2024/3015».
3. Se l’immissione in libera pratica o l’esportazione di un prodotto è stata rifiutata in conformità del paragrafo 1, le autorità doganali smaltiscono tale prodotto conformemente al diritto nazionale nel rispetto del diritto dell’Unione.
4. Su richiesta di un’autorità competente e per conto e sotto la responsabilità della stessa, le autorità doganali possono, in alternativa, sequestrare il prodotto la cui immissione in libera pratica o esportazione sia stata rifiutata e possono metterlo a disposizione e sotto l’autorità di tale autorità competente. In tali casi, tale autorità competente adotta tutte le misure necessarie per garantire che il prodotto interessato sia smaltito conformemente all’.
Storico versioni
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