Art. 29
Immissione in libera pratica o esportazione
In vigore dal 27 nov 2024
Immissione in libera pratica o esportazione
1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica o esportazione sia stata sospesa conformemente all’ è immesso in libera pratica o esportato qualora siano rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione o esportazione e qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, se le autorità competenti non hanno chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione; nel caso di prodotti deperibili, animali e piante, tale termine è di due giorni lavorativi;
b)
le autorità competenti hanno informato le autorità doganali della loro autorizzazione all’immissione in libera pratica o all’esportazione a norma del presente regolamento.
2. L’immissione in libera pratica o l’esportazione a norma del paragrafo 1 non è considerata prova di conformità al diritto dell’Unione, in particolare al presente regolamento.
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