Art. 27 · Informazioni supplementari da fornire o da mettere a disposizione delle autorità doganali

Art. 27

Informazioni supplementari da fornire o da mettere a disposizione delle autorità doganali

In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni supplementari da fornire o da mettere a disposizione delle autorità doganali 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, al fine di integrare il presente regolamento identificando i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono fornite alle autorità doganali. I prodotti o il gruppo di prodotti interessati sono scelti secondo un approccio proporzionato, tra l’altro, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati, delle informazioni codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, e delle informazioni documentate scambiate nell’ambito della rete. 2.   La persona che intende vincolare un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo ai regimi doganali di «immissione in libera pratica» o di «esportazione» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali informazioni che identificano il prodotto, informazioni sul fabbricante o sul produttore e informazioni sui fornitori del prodotto, a meno che la fornitura di tali informazioni non sia già richiesta ai sensi della normativa doganale di cui all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e definiscano le informazioni che devono essere fornite o messe a disposizione delle autorità doganali a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Se un prodotto specifico è stato identificato in una decisione di cui all’, affinché le autorità doganali possano agire immediatamente in relazione a tale prodotto specifico, agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la procedura di cui all’.
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