Art. 24 · Ritiro e smaltimento dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato

Art. 24

Ritiro e smaltimento dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato

In vigore dal 27 nov 2024
Ritiro e smaltimento dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato 1.   L’ordine di ritiro e di smaltimento dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento è comunicato, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, alle autorità di vigilanza del mercato di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020 e a qualsiasi altra autorità pertinenti per i prodotti interessati. 2.   L’esecuzione del ritiro e dello smaltimento dei prodotti di cui al paragrafo 1 è responsabilità dell’autorità competente, in coordinamento con qualsiasi altra autorità pertinente per i prodotti interessati.
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