Art. 20 · Decisioni relative alla violazione dell’articolo 3

Art. 20

Decisioni relative alla violazione dell’articolo 3

In vigore dal 27 nov 2024
Decisioni relative alla violazione dell’ 1.   Entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di avvio dell’indagine a norma dell’, paragrafo 1, l’autorità competente capofila valuta tutte le informazioni e le prove raccolte a norma del capo III e, su tale base, stabilisce se i prodotti interessati siano stati immessi o messi a disposizione sul mercato o siano esportati in violazione dell’. L’autorità competente capofila si adopera per adottare le sue decisioni a norma al paragrafo 4 del presente articolo, o per chiudere le indagini, entro nove mesi dalla data di avvio dell’indagine. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente capofila può stabilire che l’ è stato violato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 3, in particolare nel caso in cui, in risposta a una richiesta di informazioni, un operatore economico o un’autorità pubblica: a) rifiuti di fornire le informazioni richieste senza una motivazione valida; b) ometta di fornire le informazioni richieste entro il termine stabilito senza una motivazione valida; c) fornisca informazioni incomplete o inesatte con l’obiettivo di bloccare l’indagine; d) fornisca informazioni fuorvianti; o e) ostacoli in altro modo l’indagine, anche nel caso in cui, durante la fase preliminare dell’indagine o nel corso dell’indagine, sia individuato un rischio di lavoro forzato imposto dalle autorità statali. 3.   Qualora non sia in grado di stabilire che i prodotti interessati sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione dell’, l’autorità competente capofila chiude l’indagine e ne informa gli operatori economici oggetto della relativa indagine. Essa informa inoltre tutte le altre autorità competenti attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1. La chiusura dell’indagine non preclude l’avvio di una nuova indagine sullo stesso prodotto e sullo stesso operatore economico qualora emergano nuove informazioni pertinenti. 4.   Qualora accerti che i prodotti interessati sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione dell’, l’autorità competente capofila adotta senza indugio una decisione contenente: a) il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione i prodotti interessati e di esportarli; b) l’ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell’indagine, di ritirare dal mercato dell’Unione i prodotti interessati che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione, o di rimuovere da un’interfaccia online i contenuti relativi ai prodotti o agli annunci di tali prodotti; c) l’ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell’indagine, di smaltire i rispettivi prodotti interessati conformemente all’ o, qualora le parti del prodotto di cui è accertata la violazione dell’ siano sostituibili, l’ordine di smaltire le rispettive parti dei prodotti. Se del caso, il divieto di cui alla lettera a) del primo comma e l’ordine di cui alla lettera c) del primo comma identificano le parti del prodotto di cui è accertata la violazione dell’, che devono essere sostituite affinché il prodotto possa essere immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato. 5.   In deroga al paragrafo 4, primo comma, lettera c), e se del caso, al fine di prevenire perturbazioni di una catena di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l’Unione, l’autorità competente capofila può astenersi dall’imporre un ordine di smaltimento del prodotto interessato a norma del paragrafo 4. L’autorità competente capofila può invece ordinare che il prodotto interessato sia trattenuto, a spese degli operatori economici, per un determinato periodo di tempo, che non supera il tempo necessario per eliminare il lavoro forzato per quanto riguarda il prodotto in questione. Se gli operatori economici dimostrano, durante tale periodo di tempo, di aver eliminato il lavoro forzato dalla catena di approvvigionamento per quanto riguarda i prodotti interessati, senza modificare il prodotto in questione, e avendo posto fine al lavoro forzato individuato nella decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’autorità competente capofila riesamina la sua decisione conformemente all’. Se gli operatori economici non dimostrano, durante tale periodo di tempo, di aver eliminato il lavoro forzato dalla catena di approvvigionamento per quanto riguarda i prodotti interessati, senza modificare il prodotto in questione, e avendo posto fine al lavoro forzato individuato nella decisione di cui al paragrafo 4, si applica la lettera c) di tale paragrafo. 6.   Se la Commissione agisce in qualità di autorità competente capofila, la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo è adottata mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 7.   L’autorità competente capofila notifica la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo a tutti gli operatori economici cui tale decisione è destinata e la comunica a tutte le autorità competenti e, se del caso, alla Commissione attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1. 8.   Le decisioni adottate da un’autorità competente di uno Stato membro a norma del paragrafo 4 sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con le stesse informazioni di identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato accertato il ricorso al lavoro forzato.
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