Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 nov 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«lavoro forzato»: il lavoro forzato o obbligatorio, quale definito all’ della convenzione OIL n. 29, compreso il lavoro minorile forzato;
2)
«lavoro forzato imposto dalle autorità statali»: il ricorso al lavoro forzato quale descritto all’ della convenzione OIL n. 105;
3)
«dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato»: gli sforzi compiuti dall’operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o destinati all’esportazione;
4)
«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
5)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
6)
«prodotto»: qualsiasi oggetto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto o fabbricato;
7)
«prodotto ottenuto con il lavoro forzato»: un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;
8)
«catena di approvvigionamento»: il sistema di attività, processi e attori coinvolti in tutte le fasi a monte di un prodotto messo a disposizione sul mercato, vale a dire l’estrazione, la raccolta, la produzione e la fabbricazione di un prodotto in tutto o in parte, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto in una qualsiasi di tali fasi;
9)
«operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che immette o mette a disposizione prodotti sul mercato dell’Unione o esporta prodotti;
10)
«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
11)
«produttore»: il produttore di prodotti agricoli di cui all’, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o il produttore di materie prime;
12)
«fornitore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che estrae, raccoglie, produce o fabbrica un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento, in qualità di fabbricante o a qualsiasi altro titolo;
13)
«utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali;
14)
«importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
15)
«esportatore»: un esportatore ai sensi dell’, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (26);
16)
«sospetto fondato»: un’indicazione ragionevole, basata su informazioni oggettive, fattuali e verificabili, che induce la Commissione o le autorità competenti a sospettare che probabilmente il prodotto sia stato ottenuto con il lavoro forzato;
17)
«autorità competente capofila»: l’autorità responsabile, a norma dell’, della valutazione delle informazioni presentate, dello svolgimento di indagini e dell’adozione di decisioni, vale a dire un’autorità competente dello Stato membro o la Commissione;
18)
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
19)
«prodotti che entrano nel mercato dell’Unione»: prodotti provenienti da paesi terzi e destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione o destinati all’uso o al consumo privato nell’ambito del territorio doganale dell’Unione e destinati ad essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica»;
20)
«prodotti che escono dal mercato dell’Unione»: prodotti destinati ad essere vincolati al regime doganale di «esportazione»;
21)
«immissione in libera pratica»: il regime di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
22)
«esportazione»: il regime di cui all’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
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