Art. 19 · Ispezioni in loco

Art. 19

Ispezioni in loco

In vigore dal 27 nov 2024
Ispezioni in loco 1.   In situazioni eccezionali in cui l’autorità competente capofila ritiene necessario effettuare ispezioni in loco, effettua tali ispezioni in loco tenendo conto del luogo in cui è situato il rischio di lavoro forzato. 2.   Se il rischio di lavoro forzato è situato nel territorio dello Stato membro, l’autorità competente capofila può svolgere le proprie ispezioni conformemente al diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione. Se necessario, l’autorità competente capofila può chiedere la cooperazione di altre autorità nazionali pertinenti per l’attuazione del presente regolamento, come le autorità del lavoro, sanitarie o fiscali. 3.   Se il rischio di lavoro forzato è situato al di fuori del territorio dell’Unione, la Commissione, che agisce in qualità di autorità competente capofila, può effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, a condizione che gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo del paese terzo in cui è previsto che si svolgeranno le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni. La Commissione può chiedere, se del caso, l’assistenza del Servizio europeo per l’azione esterna per facilitare tali contatti.
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