Art. 18 · Indagini

Art. 18

Indagini

In vigore dal 27 nov 2024
Indagini 1.   L’autorità competente capofila che stabilisce, a norma dei paragrafi 3 e 4 dell’, che vi è un sospetto fondato di violazione dell’ avvia un’indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati e informa gli operatori economici oggetto dell’indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue: a) l’avvio dell’indagine e le sue eventuali conseguenze; b) i prodotti oggetto dell’indagine; c) i motivi dell’avvio dell’indagine, a meno che ciò non comprometta l’esito dell’indagine; d) il diritto degli operatori economici di presentare documenti o informazioni all’autorità competente capofila e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate. 2.   L’autorità competente capofila comunica attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, l’avvio di un’indagine a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Su richiesta dell’autorità competente capofila, gli operatori economici oggetto dell’indagine trasmettono tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l’indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell’indagine e, se del caso, le parti del prodotto a cui l’indagine dovrebbe limitarsi, nonché il fabbricante, il produttore, il fornitore del prodotto, l’importatore o l’esportatore di tali prodotti o di parti di essi. Nel richiedere tali informazioni, l’autorità competente capofila, nella misura del possibile, dà priorità agli operatori economici oggetto dell’indagine coinvolti nelle fasi della catena di approvvigionamento il più possibile vicine a dove ha luogo il probabile lavoro forzato e tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, in particolare se l’operatore economico è una PMI, della quantità di prodotti interessati, della complessità della catena di approvvigionamento, nonché dell’entità del presunto lavoro forzato. Se necessario, gli operatori economici possono chiedere assistenza a un punto di contatto ai sensi dell’ su come cooperare con l’autorità competente. 4.   L’autorità competente capofila fissa un termine di almeno 30 giorni lavorativi e non superiore a 60 giorni lavorativi per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 da parte degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere una proroga di tale termine, illustrandone la motivazione. Nel decidere se concedere o meno a tale proroga, l’autorità competente capofila tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati, in particolare se l’operatore è una PMI. 5.   L’autorità competente capofila può raccogliere informazioni o interpellare qualsiasi persona fisica o giuridica pertinente che acconsenta a essere interpellata al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’indagine, compresi gli operatori economici pertinenti o qualsiasi altro portatore di interessi. 6.   L’autorità competente capofila può, se necessario, effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari a norma dell’.
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