Art. 17
Fase preliminare delle indagini
In vigore dal 27 nov 2024
Fase preliminare delle indagini
1. Prima di avviare un’indagine a norma dell’, paragrafo 1, le autorità competenti capofila chiedono informazioni agli operatori economici sottoposti a valutazione e, se del caso, ai fornitori di prodotti, sulle misure pertinenti da essi adottate per individuare, prevenire, attenuare, far cessare i rischi di lavoro forzato o porvi rimedio nelle loro attività e nelle catene di approvvigionamento cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti, a meno che ciò non comprometta l’esito dell’indagine:
a)
il diritto dell’Unione o nazionale applicabile che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato;
b)
le linee guida emanate dalla Commissione;
c)
gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell’ONU, dell’OIL, dell’OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti, in particolare le linee guida e le raccomandazioni relative alle zone geografiche, ai siti di produzione e alle attività economiche in determinati settori in cui esistono pratiche sistematiche e diffuse di lavoro forzato;
d)
qualsiasi altro dovere di diligenza significativo o altra informazione in relazione al lavoro forzato nella rispettiva catena di approvvigionamento.
L’autorità competente capofila può chiedere informazioni su tali azioni ad altri pertinenti portatori di interessi, comprese le persone o le associazioni che hanno presentato informazioni pertinenti, fattuali e verificabili a norma dell’ e a qualsiasi altra persona fisica o giuridica avente un collegamento con i prodotti e le aree geografiche oggetto della valutazione, come pure al Servizio europeo per l’azione esterna e alle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi interessati.
2. Gli operatori economici rispondono alla richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro 30 giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo. Se necessario, gli operatori economici possono chiedere assistenza a uno dei punti di contatto di cui all’ su come dialogare con l’autorità competente capofila.
3. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità competente capofila conclude la fase preliminare dell’indagine volta a stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell’ sulla base della valutazione di cui all’, paragrafo 3, e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità competente capofila può stabilire che vi è un sospetto fondato che vi sia stata una violazione dell’ sulla base di qualsiasi altro dato disponibile qualora l’autorità competente capofila si sia astenuta dal chiedere tali informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo o nelle situazioni descritte all’, paragrafo 2, lettere da a) a e).
5. L’autorità competente capofila non avvia un’indagine a norma dell’ e ne informa gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui all’, paragrafo 3, e, se del caso, delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell’ o che le ragioni che hanno motivato l’esistenza di un sospetto fondato siano state eliminate, ad esempio in virtù di un’applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.
6. L’autorità competente capofila comunica attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, l’esito della sua valutazione a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
Storico versioni
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