Art. 14 · Approccio basato sul rischio

Art. 14

Approccio basato sul rischio

In vigore dal 27 nov 2024
Approccio basato sul rischio 1.   Nel valutare la probabilità che sia stato violato l’, nell’avviare e nel condurre la fase preliminare delle indagini e nell’individuare i prodotti e gli operatori economici interessati, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri seguono un approccio basato sul rischio. 2.   Nella loro valutazione della probabilità che sia stato violato l’, per dare la priorità ai prodotti che si sospetta siano stati ottenuti con il lavoro forzato, la Commissione e le autorità competenti utilizzano, se del caso, i criteri seguenti: a) l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, compreso il timore di un possibile lavoro forzato imposto dallo Stato; b) la quantità o il volume dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione; c) la percentuale della parte del prodotto che si sospetta sia stata realizzata con il lavoro forzato rispetto al prodotto finale. 3.   La valutazione della probabilità che sia stato violato l’ si basa su tutte le informazioni pertinenti, fattuali e verificabili a disposizione della Commissione e delle autorità competenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli elementi seguenti: a) le informazioni e le decisioni codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, compresi eventuali casi precedenti di conformità o non conformità di un operatore economico all’; b) la banca dati di cui all’; c) gli indicatori di rischio e altre informazioni a norma dell’, lettera e); d) le informazioni presentate a norma dell’; e) le informazioni ricevute dalla Commissione o dall’autorità competente da parte di altre autorità pertinenti per l’attuazione del presente regolamento, come le autorità degli Stati membri competenti per il dovere di diligenza, le autorità del lavoro, le autorità sanitarie o fiscali, relativamente ai prodotti e agli operatori economici oggetto di valutazione; f) qualsiasi questione emerga da consultazioni significative con i pertinenti portatori di interessi, come le organizzazioni della società civile e i sindacati. 4.   Nell’avviare un’indagine preliminare a norma dell’, l’autorità competente capofila si concentra, nella misura del possibile, sugli operatori economici e, se del caso, sui fornitori di prodotti coinvolti nelle fasi della catena di approvvigionamento il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e che possono esercitare la massima influenza per prevenire, attenuare e far cessare il ricorso al lavoro forzato. L’ autorità competente capofila tiene conto, inoltre, delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati, in particolare se l’operatore economico è una PMI, e della complessità della catena di approvvigionamento.
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