Art. 13 · Cooperazione internazionale

Art. 13

Cooperazione internazionale

In vigore dal 27 nov 2024
Cooperazione internazionale 1.   Al fine di agevolare l’attuazione e l’applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione, se del caso, coopera e scambia informazioni con autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile, organizzazioni sindacali e aziendali e altri pertinenti portatori di interessi. 2.   La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato, ad esempio nel contesto dei dialoghi esistenti con i paesi terzi, quali i dialoghi politici e in materia di diritti umani, dialoghi sull’attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali o il sistema di preferenze generalizzate, e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo dell’Unione. Se necessario, dialoghi specifici possono essere creati ad hoc. La cooperazione internazionale può comportare lo scambio di informazioni sui settori o sui prodotti a rischio di lavoro forzato, delle migliori pratiche per porre fine al lavoro forzato e di informazioni relative alle decisioni di divieto di prodotti, compresi i relativi motivi ed elementi di prova, in particolare con paesi terzi che dispongono di una legislazione analoga. 3.   Ai fini del paragrafo 2, la Commissione e gli Stati membri possono prendere in considerazione l’elaborazione di iniziative di cooperazione e misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi degli operatori economici, in particolare delle PMI, come pure delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e dei paesi terzi per contrastare il lavoro forzato e le sue cause profonde.
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