Art. 11 · Linee guida

Art. 11

Linee guida

In vigore dal 27 nov 2024
Linee guida In consultazione con i pertinenti portatori di interessi, entro il 14 giugno 2026, la Commissione rende disponibili e aggiorna regolarmente linee guida che comprendono: a) indicazioni per gli operatori economici relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato, che tengono conto del diritto dell’Unione e nazionale applicabile che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, dei diversi tipi di fornitori lungo la catena di approvvigionamento e dei diversi settori; b) indicazioni per gli operatori economici relative alle migliori prassi per porre fine ai diversi tipi di lavoro forzato e per porvi rimedio; c) indicazioni per le autorità competenti relative all’attuazione pratica del presente regolamento, in particolare degli , compresi i parametri di riferimento per assistere le autorità competenti nelle valutazioni basate sul rischio nel contesto delle indagini, così come linee guida sullo standard degli elementi di prova applicabile; d) indicazioni per le autorità doganali e gli operatori economici relative all’attuazione pratica dell’ e, se del caso, di qualsiasi altra disposizione di cui al capo V, sezione II, del presente regolamento; e) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, anche con riguardo alla modalità per identificare tali indicatori, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell’Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali e sindacali, e sull’esperienza acquisita nell’attuazione del diritto dell’Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato; f) indicazioni per gli operatori economici relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato imposto dalle autorità statali; g) indicazioni per gli operatori economici e i fornitori di prodotti su come avviare un dialogo con le autorità competenti conformemente al capo III, in particolare sul tipo di informazioni da presentare; h) indicazioni sulle modalità di presentazione delle informazioni a norma dell’; i) indicazioni per gli Stati membri relative al metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie applicabili e alle soglie; j) ulteriori informazioni per agevolare l’attuazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, come pure il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori economici. Le indicazioni di cui alle lettere a), b) e f) si concentrano in particolare sull’assistenza alle PMI al rispetto del presente regolamento. Le linee guida di cui al primo comma sono coerenti con le linee guida fornite in conformità di altro pertinente diritto dell’Unione.
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