Art. 9 · Certificazione di conformità

Art. 9

Certificazione di conformità

In vigore dal 27 nov 2024
Certificazione di conformità 1.   Per richiedere la certificazione di conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori presenta domanda a un sistema di certificazione. Una volta che la domanda è stata accettata, il gestore o il gruppo di gestori presenta all’organismo di certificazione un piano dell’attività che include prove della conformità agli articoli da 4 a 7 e il beneficio netto atteso in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto atteso in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività e un piano di monitoraggio. I gruppi di gestori specificano inoltre le modalità di prestazione dei servizi di consulenza, in particolare ai piccoli gestori che praticano la carboniocoltura. Per le attività di carboniocoltura, gli Stati membri possono fornire consulenza agli agricoltori nel quadro dei servizi di consulenza aziendale di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115. Al fine di promuovere l’interoperabilità delle pertinenti banche dati sulla carboniocoltura, ove applicabile, gli Stati membri possono includere nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 le informazioni chiave elencate nell’allegato II del presente regolamento, comprese le pratiche di gestione relative all’attività di carboniocoltura, la data di inizio e di fine dell’attività, il numero o il codice unico del certificato di conformità, il nome dell’organismo di certificazione e il nome del sistema di certificazione. 2.   Il sistema di certificazione nomina un organismo di certificazione, che effettua un controllo di certificazione al fine di verificare che le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano precise e affidabili e al fine di confermare la conformità dell’attività con gli articoli da 4 a 7. Quando, a seguito del controllo di certificazione, è stata accertata la conformità delle informazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di certificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato di conformità in cui figurano almeno le informazioni di cui all’allegato II. Il sistema di certificazione esamina la relazione sul controllo di certificazione e il certificato di conformità e mette a disposizione del pubblico nel registro di certificazione oppure, una volta istituito, nel registro dell’Unione di cui all’ («registro dell’Unione»), la relazione sul controllo di certificazione nella sua integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma sintetica, nonché il certificato di conformità. 3.   Almeno ogni cinque anni, o più di frequente se così specificato nella metodologia di certificazione applicabile, sulla base delle caratteristiche della pertinente attività, l’organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione per riconfermare la conformità dell’attività agli articoli da 4 a 7 e accertare il beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività. A seguito del controllo di ricertificazione, l’organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di ricertificazione contenente una sintesi e, se del caso, rilascia un certificato di conformità aggiornato. Il sistema di certificazione esamina la relazione sul controllo di ricertificazione e il certificato di conformità aggiornato e mette a disposizione del pubblico nel registro di certificazione oppure, una volta istituito, nel registro dell’Unione, la relazione sul controllo di ricertificazione nella sua integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma sintetica, nonché il certificato di conformità aggiornato. Il registro di certificazione del sistema di certificazione oppure, una volta istituito, il registro dell’Unione rilascia le unità certificate sulla base del certificato di conformità aggiornato derivante dal controllo di ricertificazione. 4.   Il gestore o il gruppo di gestori assiste l’organismo di certificazione durante il controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione, in particolare permettendo l’accesso ai locali dell’attività e fornendo i dati e la documentazione richiesti da tale organismo di certificazione. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche del piano dell’attività e del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle relazioni sul controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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