Art. 8
Metodologie di certificazione
In vigore dal 27 nov 2024
Metodologie di certificazione
1. Il gestore o il gruppo di gestori utilizza la metodologia di certificazione applicabile per conformarsi ai criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7 («metodologia di certificazione»).
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento definendo le metodologie di certificazione che specificano, per ciascuna attività, gli elementi di cui all’allegato I.
La Commissione elabora in via prioritaria metodologie di certificazione per le attività che sono le più mature, che possono apportare i maggiori benefici collaterali o per le quali sia già stata adottata una normativa dell’Unione pertinente per l’elaborazione di tali metodologie.
Nel caso delle attività di carboniocoltura, nel quadro della definizione dell’ordine di priorità, la Commissione tiene conto dell’eventuale contributo delle attività alla gestione sostenibile dei suoli agricoli, delle foreste e dell’ambiente marino.
In caso di stoccaggio del carbonio nei prodotti, la Commissione elabora in via prioritaria metodologie di certificazione per i prodotti da costruzione a base di legno e a base biologica.
3. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 operano una distinzione tra le attività connesse all’assorbimento permanente del carbonio, alla carboniocoltura e allo stoccaggio del carbonio nei prodotti, e operano un’ulteriore distinzione tra le attività sulla base delle loro caratteristiche.
Le metodologie di certificazione:
a)
garantiscono la solidità e la trasparenza degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo;
b)
promuovono la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
c)
contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare dell’Unione e a evitare la speculazione fondiaria;
d)
tengono conto della competitività di agricoltori e proprietari e gestori di foreste nell’Unione in modo sostenibile, in particolare per i piccoli gestori;
e)
promuovono la sostenibilità della biomassa in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
f)
assicurano la coerenza dell’applicazione del principio dell’uso a cascata della biomassa da parte delle autorità nazionali conformemente all’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
g)
garantiscono la prevenzione di una domanda insostenibile di materie prime da biomassa;
h)
riducono al minimo gli oneri amministrativi e finanziari per i gestori, in particolare i piccoli gestori, e mantengono il processo di certificazione il più semplice possibile e di facile utilizzo;
i)
garantiscono che i casi di inversione siano affrontati mediante meccanismi di responsabilità appropriati quali riserve collettive o meccanismi di assicurazione anticipata e, in ultima istanza, la cancellazione diretta di unità.
4. Nel preparare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
a)
il diritto dell’Unione e nazionale pertinente;
b)
le pertinenti metodologie e norme di certificazione dell’Unione, nazionali e internazionali; e
c)
le migliori evidenze scientifiche disponibili.
Storico versioni
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