Art. 7 · Sostenibilità

Art. 7

Sostenibilità

In vigore dal 27 nov 2024
Sostenibilità 1.   Un’attività non arreca un danno significativo all’ambiente e può generare benefici collaterali per uno o più degli obiettivi di sostenibilità indicati di seguito: a) mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio e al beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo di cui all’, paragrafi 1 e 2; b) adattamento ai cambiamenti climatici; c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; d) transizione verso un’economia circolare, compreso l’uso efficiente di biomateriali di provenienza sostenibile; e) prevenzione e riduzione dell’inquinamento; f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, comprese la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo. 2.   Un’attività di carboniocoltura genera almeno benefici collaterali per l’obiettivo di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera f). 3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’attività soddisfa i requisiti minimi di sostenibilità stabiliti nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’. I requisiti minimi di sostenibilità: a) tengono conto degli impatti sia all’interno che all’esterno dell’Unione e delle condizioni locali; b) se del caso, sono coerenti con i criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo»; c) promuovono la sostenibilità delle materie prime da biomassa forestale e agricola in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001. 4.   Qualora comunichi benefici collaterali che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il gestore o il gruppo di gestori rispetta le metodologie di certificazione applicabili stabilite negli atti delegati adottati a norma dell’. Le metodologie di certificazione includono elementi tesi a incentivare per quanto possibile la generazione di benefici collaterali che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità, in particolare per l’obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.
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