Art. 5 · Addizionalità

Art. 5

Addizionalità

In vigore dal 27 nov 2024
Addizionalità 1.   Ogni attività è addizionale. A tal fine essa soddisfa entrambi i criteri seguenti: a) va al di là degli obblighi normativi dell’Unione e nazionali a livello del singolo gestore; b) l’effetto incentivante della certificazione conformemente a tale regolamento è necessario affinché l’attività diventi finanziariamente sostenibile. 2.   Se si utilizza il livello di riferimento normalizzato, l’addizionalità di cui al paragrafo 1 si considera rispettata. Se si utilizza il livello di riferimento specifico per attività, l’addizionalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è dimostrata mediante prove di addizionalità specifiche conformemente alle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’.
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