Art. 5
Addizionalità
In vigore dal 27 nov 2024
Addizionalità
1. Ogni attività è addizionale. A tal fine essa soddisfa entrambi i criteri seguenti:
a)
va al di là degli obblighi normativi dell’Unione e nazionali a livello del singolo gestore;
b)
l’effetto incentivante della certificazione conformemente a tale regolamento è necessario affinché l’attività diventi finanziariamente sostenibile.
2. Se si utilizza il livello di riferimento normalizzato, l’addizionalità di cui al paragrafo 1 si considera rispettata.
Se si utilizza il livello di riferimento specifico per attività, l’addizionalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è dimostrata mediante prove di addizionalità specifiche conformemente alle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’.
Storico versioni
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