Art. 4 · Quantificazione

Art. 4

Quantificazione

In vigore dal 27 nov 2024
Quantificazione 1.   L’attività di assorbimento permanente del carbonio apporta un beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio, quantificato con la formula seguente: beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0, dove: a) AClivello di riferimento indica il volume degli assorbimenti di carbonio nel contesto del livello di riferimento; b) ACtotale indica il volume totale degli assorbimenti di carbonio dell’attività; c) GESassociati è l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006. 2.   L’attività di carboniocoltura apporta un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio o un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, quantificati con le formule seguenti: a) beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0, dove: i) AClivello di riferimento indica il volume degli assorbimenti di carbonio nel contesto del livello di riferimento; ii) ACtotale è il volume totale degli assorbimenti di carbonio dell’attività; iii) GESassociati è l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006; b) Beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo = ESLlivello di riferimento – ESLtotale + ESAlivello di riferimento – ESAtotale – GESassociati > 0 dove: i) ESLlivello di riferimento indica il volume delle emissioni dal suolo in ambito LULUCF nel contesto del livello di riferimento; ii) ESLtotale indica il volume totale delle emissioni dal suolo in ambito LULUCF generate dall’attività; iii) ESAlivello di riferimento indica il volume delle emissioni agricole dal suolo nel contesto del livello di riferimento; iv) ESAtotale indica il volume totale delle emissioni agricole dal suolo generate dall’attività; v) GESassociati indica l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006. La portata dei quantitativi di cui ad AClivello di riferimento e ad ACtotale corrisponde agli assorbimenti netti di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841. La portata dei quantitativi di cui a ESLlivello di riferimento e a ESLtotale corrisponde alle emissioni nette di gas a effetto serra provenienti dai comparti di carbonio biogenici quali elencate all’allegato I, sezione B, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2018/841. La portata dei quantitativi di cui a ESAlivello di riferimento e a ESAtotale corrisponde alle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3D «Suoli agricoli». 3.   Le metodologie di certificazione applicabili richiedono una ripartizione per gas a effetto serra di tutti i quantitativi di cui al paragrafo 2. 4.   Se le emissioni dal suolo aumentano in conseguenza di un’attività che comporta un assorbimento temporaneo del carbonio attraverso la carboniocoltura, esse sono quantificate e contabilizzate nel beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio. In particolare, le emissioni provenienti dai comparti di carbonio biogenici elencati nell’allegato I, sezione B, lettere) ed f), del regolamento (UE) 2018/841 sono quantificate e comunicate come facenti parte dell’ACtotale, mentre le emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC 3.D «Suoli agricoli» sono quantificate e comunicate come GESassociati. Se le emissioni dal suolo diminuiscono in conseguenza di un’attività che comporta un assorbimento temporaneo del carbonio attraverso la carboniocoltura, esse dovrebbero essere quantificate, comunicate e contabilizzate come un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo. Se un’attività comporta sia un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio sia un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, la metodologia pertinente specifica le regole di assegnazione per le emissioni dirette e indirette associate di gas a effetto serra attribuibili all’attuazione dell’attività. 5.   L’attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti apporta un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio che è quantificato con la formula seguente: beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0, dove: a) AClivello di riferimento indica il volume di carbonio assorbito nel contesto del livello di riferimento; b) ACtotale indica il volume totale degli assorbimenti di carbonio dell’attività; c) GESassociati indica l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili dovute alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006. 6.   Ai quantitativi di cui ai paragrafi da 1, a 5, è attribuito un segno negativo (-) se si tratta di assorbimenti netti di gas a effetto serra e un segno positivo (+) se si tratta di emissioni nette di gas a effetto serra; essi sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente. 7.   Gli assorbimenti permanenti del carbonio, gli assorbimenti temporanei del carbonio ottenuti tramite la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, le riduzioni delle emissioni dal suolo e le emissioni di gas a effetto serra associate sono quantificati in modo pertinente, conservativo, accurato, completo, coerente, trasparente e comparabile, conformemente ai più recenti dati scientifici disponibili. Il monitoraggio è basato su un’adeguata combinazione di misurazioni in loco mediante telerilevamento o modellizzazione conformemente alle norme stabilite nelle metodologie di certificazione applicabili. 8.   I livelli di riferimento di cui ai paragrafi 1, 2 e 5, sono altamente rappresentativi delle prestazioni standard di pratiche e processi comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali, tecnologiche e normative simili e tengono conto del contesto geografico, comprese le condizioni pedoclimatiche e normative locali («livelli di riferimento normalizzati»). 9.   I livelli di riferimento normalizzati sono stabiliti dalla Commissione nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’. La Commissione riesamina almeno ogni cinque anni e aggiorna, se del caso, i livelli di riferimento normalizzati alla luce dell’evoluzione delle condizioni normative e dei più recenti dati scientifici disponibili. I livelli di riferimento normalizzati aggiornati si applicano solo a una attività per la quale il periodo di attività inizia dopo l’entrata in vigore della metodologia di certificazione applicabile. 10.   In deroga al paragrafo 8, ove debitamente giustificato nella metodologia di certificazione applicabile, anche a causa della mancanza di dati o dell’assenza di attività comparabili sufficienti, il gestore utilizza un livello di riferimento corrispondente alla prestazione individuale di un’attività specifica («livello di riferimento specifico per attività»). 11.   I livelli di riferimento specifici per attività sono aggiornati periodicamente all’inizio di ciascun periodo di attività, salvo se diversamente indicato nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’. 12.   La quantificazione degli assorbimenti permanenti del carbonio, degli assorbimenti temporanei del carbonio ottenuti tramite la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti nonché delle riduzioni delle emissioni dal suolo tiene conto delle incertezze in modo conservativo e secondo gli approcci statistici riconosciuti. Le incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo sono debitamente comunicate. 13.   A sostegno della quantificazione degli assorbimenti temporanei di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo generati dall’attività di carboniocoltura, il gestore o il gruppo di gestori raccoglie, ove possibile, dati sugli assorbimenti di carbonio e sulle emissioni di gas a effetto serra basandosi sull’utilizzo di metodologie di livello 3 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle stesse linee guida, e in modo compatibile con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/841 e con l’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3012:oj#art-4