Art. 18 · Riesame

Art. 18

Riesame

In vigore dal 27 nov 2024
Riesame 1.   Il presente regolamento è oggetto di riesame sotto ogni aspetto, tenendo conto degli elementi seguenti: a) gli sviluppi pertinenti riguardanti la normativa dell’Unione, compresa la coerenza con i regolamenti (UE) 2018/841, (UE) 2018/842 e (UE) 2021/1119 e le direttive 2003/87/CE e (UE) 2018/2001; b) gli sviluppi pertinenti riguardanti l’UNFCCC e l’accordo di Parigi, compresi le norme e le linee guida relative all’attuazione dell’ di tale accordo; c) i progressi tecnologici e scientifici, le migliori pratiche e gli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio; d) il potenziale di stoccaggio permanente del carbonio nei paesi terzi, ferma restando l’esistenza degli accordi internazionali di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1735, prevedendo nel contempo condizioni equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 2009/31/CE per garantire lo stoccaggio geologico protetto in modo permanente e ambientalmente sicuro della CO2 catturata; e) gli impatti ambientali dell’aumento dell’uso della biomassa dovuto all’applicazione del presente regolamento, compresi gli effetti sul degrado del suolo e sul ripristino degli ecosistemi; f) le ripercussioni sulla sicurezza alimentare dell’Unione e sulla speculazione fondiaria; nonché g) il costo del processo di certificazione. 2.   Entro il 27 dicembre 2027, e successivamente entro sei mesi dai risultati di ogni bilancio globale concordato a norma dell’ dell’accordo di Parigi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento. 3.   Entro il 31 luglio 2026 la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento alla riduzione delle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3 A «Fermentazione enterica» e 3.B «Gestione del letame», quali determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e degli atti di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, tenendo conto dei costi di opportunità, dell’evoluzione del quadro normativo, dei possibili effetti negativi che comportino un aumento delle emissioni di gas a effetto serra, nonché del traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, proposto a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione si basa, tra l’altro, su una metodologia pilota di certificazione per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa a corredo di tale relazione per estendere l’ambito di applicazione delle attività contemplate dal presente regolamento alla riduzione delle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3.A «Fermentazione enterica» e 3.B «Gestione del letame», quali determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. 4.   Entro il 31 luglio 2026 la Commissione valuta i requisiti aggiuntivi necessari per allineare il presente regolamento all’ dell’accordo di Parigi e alle migliori pratiche, compresi gli adeguamenti corrispondenti, l’autorizzazione della parte ospitante e le metodologie. In tale valutazione la Commissione riesamina l’uso di unità certificate per compensare le emissioni generate al di fuori dell’NDC dell’Unione e degli obiettivi climatici dell’Unione. Tale valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
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