Art. 9 · Informazioni che l'autorità richiedente deve fornire dopo la trasmissione della richiesta

Art. 9

Informazioni che l'autorità richiedente deve fornire dopo la trasmissione della richiesta

In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni che l'autorità richiedente deve fornire dopo la trasmissione della richiesta 1.   L'autorità richiedente informa senza indebito ritardo l'autorità richiesta degli eventuali atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente dopo la trasmissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e fornisce tutti i documenti pertinenti. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le parti essenziali dei pertinenti documenti forniti a norma di tale paragrafo sono tradotti dall'autorità richiedente in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato richiesto in conformità dell', paragrafo 1, lettera d).
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