Art. 6
Diritti dell'indagato o dell'imputato
In vigore dal 27 nov 2024
Diritti dell'indagato o dell'imputato
1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, in conformità del diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi dell'indagato o dell'imputato, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa.
2. I diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e agli si applicano agli indagati o imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono messi a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale.
3. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente:
a)
informa l'indagato o l'imputato, in conformità del diritto nazionale applicabile e in una lingua a lui comprensibile, della sua intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale; e
b)
offre all'indagato o all'imputato la possibilità di esprimere la sua opinione in merito a tale trasferimento, compresi gli aspetti connessi alla giustizia riparativa.
L'autorità richiedente non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al primo comma del presente paragrafo qualora:
a)
il loro rispetto comprometta la riservatezza dell'indagine o pregiudicherebbe in altro modo un'indagine;
b)
l'indagato o l'imputato non possa essere rintracciato o raggiunto nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente; o
c)
la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una proposta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell', paragrafo 3.
4. Qualora decida di esprimere un'opinione ai sensi del paragrafo 3, primo comma, lettera b), l'indagato o l'imputato fornisce tale opinione entro dieci giorni da quando è stato informato dell'intenzione di emettere una richiesta di trasferimento e ha ricevuto la possibilità di esprimere un'opinione a norma del paragrafo 3. Tale opinione è verbalizzata e l'autorità richiedente ne tiene conto nel decidere se richiedere il trasferimento del procedimento penale. Tale verbalizzazione avviene in conformità della procedura di verbalizzazione a norma del diritto nazionale dello Stato richiedente.
5. Se l'indagato o l'imputato si trova nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, ai fini del paragrafo 3, trasmettere all'autorità richiesta la versione compilata del modulo di cui all'allegato II. In tali casi, gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano mutatis mutandis all'autorità richiesta, che ne informa l'autorità richiedente. Se tale indagato o imputato esprime un'opinione, l'autorità richiesta trasmette tale opinione all'autorità richiedente.
6. Qualora emetta una richiesta di trasferimento del procedimento penale e l'indagato o l'imputato sia stato informato in conformità del paragrafo 3, l'autorità richiedente informa l'indagato o l'imputato senza indebito ritardo, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione di tale richiesta.
7. Ove l'indagato o l'imputato si trovi nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, ai fini del paragrafo 6, trasmettere all'autorità richiesta la versione compilata del modulo di cui all'allegato III. In tali casi, gli obblighi di cui al paragrafo 6 si applicano mutatis mutandis all'autorità richiesta, che ne informa l'autorità richiedente.
Storico versioni
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