Art. 4 · Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale da parte dello Stato richiedente

Art. 4

Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale da parte dello Stato richiedente

In vigore dal 27 nov 2024
Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale da parte dello Stato richiedente Qualsiasi Stato membro che, in forza del diritto nazionale, è competente a esercitare l'azione penale per un reato può, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rinunciare all'avvio del procedimento penale, sospenderlo o interromperlo al fine di consentire il trasferimento del procedimento penale per tale reato allo Stato richiesto.
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