Art. 28 · Statistiche

Art. 28

Statistiche

In vigore dal 27 nov 2024
Statistiche 1.   Gli Stati membri raccolgono periodicamente dati statistici esaurienti ai fini del monitoraggio, da parte della Commissione, dell'applicazione del presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri conservano tali dati statistici e li trasmettono alla Commissione su base annuale. Le autorità competenti degli Stati membri possono trattare i dati personali necessari per la produzione di tali dati statistici. 2.   I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono: a) il numero di richieste di trasferimento di procedimenti penali emesse, compresi i criteri per la richiesta di trasferimento, per Stato richiedente; b) il numero di trasferimenti di procedimenti penali accettati e rifiutati, compresi i motivi di rifiuto, per Stato richiesto; c) il tempo necessario allo Stato richiesto per trasmettere le informazioni relative alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento del procedimento penale. 3.   I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono anche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: a) il numero di indagini e azioni penali che non sono state portate avanti a seguito dell'accettazione del trasferimento del procedimento penale; b) il numero di casi in cui sono stati proposti ricorsi contro le decisioni di accettazione del trasferimento di un procedimento penale, specificando se sono stati proposti da un indagato, un imputato o una vittima, e il numero di decisioni impugnate con successo; c) a partire da quattro anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, i costi sostenuti a norma dell', paragrafo 2. 4.   Il software di implementazione di riferimento di cui all' e, se attrezzati a tal fine, i sistemi back-end nazionali sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione. 5.   I dati statistici di cui ai paragrafi 2 e 3 sono trasmessi a decorrere dal 1o febbraio 2028. 6.   I dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono raccolti attraverso il sistema informatico decentrato istituito a norma dell', entro due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui a tale articolo. Fintantoché il sistema informatico decentrato non è operativo e, pertanto, i dati statistici di cui al paragrafo 2 del presente articolo non sono raccolti automaticamente, tali dati statistici sono trasmessi solo se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato.
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