Art. 25
Istituzione di un sistema informatico decentrato
In vigore dal 27 nov 2024
Istituzione di un sistema informatico decentrato
1. Entro l'8 gennaio 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione volti a istituire il sistema informatico decentrato ai fini del presente regolamento, stabilendo quanto segue:
a)
le specifiche tecniche relative ai metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
b)
le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
c)
gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;
d)
gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
e)
gli standard procedurali digitali definiti all', punto 9), del regolamento (UE) 2022/850.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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