Art. 24 · Mezzi di comunicazione

Art. 24

Mezzi di comunicazione

In vigore dal 27 nov 2024
Mezzi di comunicazione 1.   Le comunicazioni a norma del presente regolamento, tra cui lo scambio del modulo di richiesta e degli altri moduli di cui agli allegati del presente regolamento, la decisione di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e gli altri documenti di cui all', paragrafo 5, dello stesso tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale conformemente all' del presente regolamento, nonché con Eurojust, sono effettuate conformemente all' del regolamento (UE) 2023/2844. 2.   Alle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applicano l', paragrafi 1 e 2, e gli del regolamento (UE) 2023/2844 che stabiliscono norme riguardanti le firme elettroniche e i sigilli elettronici, gli effetti giuridici dei documenti elettronici e la protezione delle informazioni trasmesse. 3.   Le consultazioni a norma dell', paragrafo 7, e dell' tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale conformemente all', nonché con Eurojust, possono essere effettuate utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato, compreso il sistema informatico decentrato.
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