Art. 22 · Effetti nello Stato richiesto

Art. 22

Effetti nello Stato richiesto

In vigore dal 27 nov 2024
Effetti nello Stato richiesto 1.   Il procedimento penale trasferito è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato richiesto. 2.   A condizione che non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto, qualsiasi atto compiuto ai fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente ha la stessa validità nello Stato richiesto come se fosse stato validamente compiuto dalle autorità competenti dello Stato richiesto. Fatto salvo l', paragrafo 1, lettera d), qualsiasi atto validamente compiuto nello Stato richiedente che interrompa o sospenda il termine di prescrizione produce gli stessi effetti di interruzione o sospensione del termine di prescrizione nello Stato richiesto a condizione che l'atto in questione abbia tali effetti a norma del diritto nazionale di quest'ultimo. 3.   Gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che, nei casi in cui la giurisdizione sia fondata sull' e qualora essi agiscano in qualità di Stato richiesto e l'indagato o l'imputato si trovi in tale Stato, un'autorità competente nello Stato richiesto, dopo aver ricevuto la richiesta di trasferimento del procedimento penale e le eventuali informazioni supplementari in conformità del presente regolamento, e prima che sia adottata la decisione di accettazione del trasferimento, possa adottare le misure necessarie, previa valutazione e conformemente al diritto nazionale, volte ad arrestare l'indagato o l'imputato, o a garantire che l'indagato o l'imputato rimanga nel suo territorio, oppure adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario, come i provvedimenti di congelamento. 4.   La decisione di mettere in custodia l'indagato o imputato conformemente al paragrafo 3 è adottata dalla stessa autorità che sarebbe competente ad adottare siffatte misure in un caso nazionale analogo, ed è soggetta alle garanzie applicabili a tali misure ai sensi del diritto nazionale, compresi il controllo giudiziario e i termini per la custodia cautelare. 5.   Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità sia conforme al diritto nazionale dello Stato richiesto, ivi compresi i principi fondamentali del diritto di tale Stato. Il presente regolamento non pregiudica il potere dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove. 6.   Qualora sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, tale Stato deduce dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente, disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente. 7.   Qualora sia nello Stato richiedente sia in quello richiesto il procedimento penale possa essere avviato solo in seguito a querela, la querela presentata nello Stato richiedente è valida anche nello Stato richiesto. 8.   Al reato si applica la pena prevista dal diritto nazionale dello Stato richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente. Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, l'autorità richiesta può prendere in considerazione, in conformità del diritto nazionale applicabile, la pena massima comminata dal diritto nazionale dello Stato richiedente, qualora ciò sia vantaggioso per l'imputato. Qualora la giurisdizione sia fondata esclusivamente sull', la pena irrogata nello Stato richiesto non è più severa della pena massima comminata nell'ambito del diritto nazionale dello Stato richiedente.
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