Art. 20
Designazione delle autorità centrali
In vigore dal 27 nov 2024
Designazione delle autorità centrali
Ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrative delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali, nonché di altra corrispondenza ufficiale relativa a tali richieste.
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