Art. 19 · Costi di trasferimento del procedimento penale

Art. 19

Costi di trasferimento del procedimento penale

In vigore dal 27 nov 2024
Costi di trasferimento del procedimento penale 1.   Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi di trasferimento del procedimento penale derivanti dall'applicazione del presente regolamento. 2.   Qualora la traduzione del fascicolo e di altri documenti pertinenti a norma dell', paragrafi 3, 5, 6 e 7, comporti costi elevati o eccezionali, l'autorità richiedente può presentare all'autorità richiesta una proposta di ripartizione dei costi. La proposta è accompagnata da una distinta dei costi sostenuti dall'autorità richiedente. A seguito di tale proposta l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano.
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