Art. 19
Costi di trasferimento del procedimento penale
In vigore dal 27 nov 2024
Costi di trasferimento del procedimento penale
1. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi di trasferimento del procedimento penale derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
2. Qualora la traduzione del fascicolo e di altri documenti pertinenti a norma dell', paragrafi 3, 5, 6 e 7, comporti costi elevati o eccezionali, l'autorità richiedente può presentare all'autorità richiesta una proposta di ripartizione dei costi. La proposta è accompagnata da una distinta dei costi sostenuti dall'autorità richiedente. A seguito di tale proposta l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano.
Storico versioni
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