Art. 18 · Cooperazione con Eurojust e con la Rete giudiziaria europea

Art. 18

Cooperazione con Eurojust e con la Rete giudiziaria europea

In vigore dal 27 nov 2024
Cooperazione con Eurojust e con la Rete giudiziaria europea L'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono, in qualsiasi fase della procedura per il trasferimento di un procedimento penale, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime. In particolare, Eurojust può, se del caso, agevolare le consultazioni di cui all', paragrafi 3, 5, 6 e 7, all', paragrafo 3, all', all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3.
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