Art. 17 · Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

Art. 17

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

In vigore dal 27 nov 2024
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo 1.   Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale. Tale diritto è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale nello Stato richiesto in conformità del relativo diritto nazionale. 2.   Qualora sia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, la decisione è esaminata in conformità del diritto nazionale sulla base dei criteri di cui all', paragrafi 1 e 2. Nella misura in cui è stato esercitato il potere discrezionale, il riesame si limita a valutare se l'autorità richiesta abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale. Il termine per proporre un ricorso giurisdizionale effettivo non è superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale. Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale è emessa dopo la conclusione dell'indagine penale e dopo la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato o la sua incriminazione, la proposizione di un ricorso contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale ha effetto sospensivo. L’effetto sospensivo non pregiudica la possibilità per lo Stato richiesto di mantenere misure provvisorie necessarie a impedire la fuga dell'indagato o imputato o a conservare prove, beni strumentali da reato o proventi di reato. La decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale è adottata senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 60 giorni. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dell'esito definitivo del ricorso giurisdizionale proposto. Qualora l'esito definitivo del ricorso comporti l'annullamento della decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, il procedimento penale è rinviato all'autorità richiedente. Il presente paragrafo lascia impregiudicati eventuali ulteriori ricorsi giurisdizionali disponibili conformemente al diritto nazionale. 3.   Lo Stato richiesto provvede affinché gli indagati, gli imputati e le vittime abbiano il diritto di accedere a tutti i documenti relativi al trasferimento del procedimento penale che hanno costituito la base per la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento e che sono necessari per l'esercizio effettivo del loro diritto a un ricorso giurisdizionale. Il diritto di accesso a tali documenti è esercitato secondo le procedure previste dal diritto nazionale dello Stato richiesto. Tale accesso può essere limitato, fatto salvo il diritto nazionale, qualora comprometta la riservatezza di un'indagine o pregiudichi in altro modo l'indagine o la sicurezza delle persone.
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