Art. 16 · Informazioni da trasmettere alla vittima in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento

Art. 16

Informazioni da trasmettere alla vittima in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento

In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni da trasmettere alla vittima in merito alla decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento 1.   Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento di accettare il trasferimento del procedimento penale, e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva le informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiesta informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile riguardo: a) la decisione di accettare il trasferimento da parte dell'autorità richiesta; e b) il diritto della vittima a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e i termini per esercitarlo. Se del caso, l'autorità richiesta può chiedere l'assistenza dell'autorità richiedente ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente paragrafo. 2.   Nei casi in cui la vittima è presente nello Stato richiedente, l'autorità richiesta può, ai fini del paragrafo 1, trasmettere all'autorità richiedente la versione compilata del modulo di cui all'allegato V. In tali casi, gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis all'autorità richiedente, che ne informa l'autorità richiesta. 3.   Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento di rifiutare il trasferimento del procedimento penale e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva siffatte informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiedente informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile, della decisione di rifiutare il trasferimento. 4.   L'autorità richiesta non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1 e l'autorità richiedente non è tenuta ad adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 3 qualora: a) l'adempimento di tali obblighi comprometta la riservatezza di un'indagine o pregiudichi in altro modo l'indagine; o b) la vittima non possa essere rintracciata o raggiunta nonostante i ragionevoli sforzi profusi rispettivamente dall'autorità richiesta o dall'autorità richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3011:oj#art-16