Art. 14
Consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta
In vigore dal 27 nov 2024
Consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta
1. Se necessario e fatti salvi l', paragrafi 3, 5, 6 e 7, l', paragrafo 3, e l', paragrafo 2, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano senza indebito ritardo per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento.
2. Le consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono altresì aver luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse dell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compreso se esso sia proporzionato. Al fine di proporre che il procedimento penale sia trasferito dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta può consultare l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.
3. Qualora consulti l'autorità richiesta prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente mette a disposizione dell'autorità richiesta le informazioni relative al procedimento penale, a condizione che ciò non comprometta la riservatezza di un'indagine o la pregiudichi in altro modo.
4. Quando ricevono richieste di consultazione a norma del presente articolo, le autorità vi danno risposta senza indebito ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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