Art. 12 · Motivi di rifiuto

Art. 12

Motivi di rifiuto

In vigore dal 27 nov 2024
Motivi di rifiuto 1.   L'autorità richiesta rifiuta, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale qualora, a norma del diritto nazionale dello Stato richiesto, non sia possibile avviare o portare avanti un procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale se sussistono uno o più dei seguenti motivi: a) la condotta in relazione alla quale è stata formulata la richiesta non costituisce reato secondo il diritto nazionale dello Stato richiesto; b) l'assunzione del procedimento penale sarebbe contraria al principio del ne bis in idem; c) l'indagato o l'imputato non può essere considerato penalmente responsabile del reato per ragioni di età; d) l'azione penale è caduta in prescrizione in conformità del diritto nazionale dello Stato richiesto; e) non sono soddisfatte le condizioni per perseguire il reato nello Stato richiesto; f) il reato è coperto da amnistia in conformità del diritto nazionale dello Stato richiesto; g) lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in conformità del diritto nazionale o giurisdizione in base all'. 2.   L'autorità richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale se sussistono uno o più dei seguenti motivi: a) il diritto nazionale dello Stato richiesto prevede un privilegio o un'immunità che rende impossibile l'azione; b) l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento del procedimento penale non sia nell'interesse dell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia; c) il reato non è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, la maggior parte degli effetti o una parte sostanziale del danno che fanno parte degli elementi costitutivi del reato non si sono verificati nel territorio di tale Stato e l'indagato o l'imputato non è cittadino o residente di tale Stato. d) il modulo di richiesta di cui all', paragrafo 1, è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto a seguito della consultazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo; e) la condotta in relazione alla quale è stata formulata la richiesta non costituisce reato nel luogo in cui è stata posta in atto e lo Stato richiesto non ha, in conformità del diritto nazionale, la giurisdizione originaria per perseguire il reato. 3.   Qualora sussista uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di decidere di rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta, se del caso, consulta l'autorità richiedente e, se necessario, chiede che quest'ultima fornisca senza indebito ritardo qualsiasi informazione necessaria. 4.   Qualora sussista il motivo di cui al paragrafo 2, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato richiesto, l'autorità richiesta inoltra senza indebito ritardo la richiesta di esercitare tale competenza a detta autorità. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità di un altro Stato o un'organizzazione internazionale, l'autorità richiedente ne fa richiesta a tale autorità o organizzazione internazionale.
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