Art. 7 · Esame da parte dell’ESMA della domanda di autorizzazione ad operare nell’Unione in qualità di fornitore di rating ESG

Art. 7

Esame da parte dell’ESMA della domanda di autorizzazione ad operare nell’Unione in qualità di fornitore di rating ESG

In vigore dal 27 nov 2024
Esame da parte dell’ESMA della domanda di autorizzazione ad operare nell’Unione in qualità di fornitore di rating ESG 1.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di cui all’, paragrafo 2, l’ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere eventuali informazioni mancanti. 2.   Dopo aver valutato la completezza della domanda, l’ESMA informa il richiedente. 3.   Entro 90 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’ESMA adotta una decisione pienamente motivata, ai sensi dell’, paragrafo 1, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione ad operare nell’Unione in qualità di fornitore di rating ESG. 4.   L’ESMA può prorogare il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino a 120 giorni lavorativi, in particolare se il richiedente: a) prevede di avallare i rating ESG di cui all’; b) prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure c) richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’. 5.   La decisione adottata dall’ESMA a norma del paragrafo 3 acquisisce efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della sua adozione. 6.   Se il richiedente non fornisce eventuali informazioni mancanti entro il termine di cui al paragrafo 1, l’ESMA respinge la domanda. Se l’ESMA non adotta alcuna decisione entro il termine di cui al paragrafo 3 o 4, la domanda si considera respinta.
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