Art. 51 · Disposizioni transitorie

Art. 51

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 nov 2024
Disposizioni transitorie 1.   I fornitori di rating ESG che operano nell’Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunicano all’ESMA entro il 2 agosto 2026 se desiderano continuare ad operare nell’Unione e presentare domanda di autorizzazione o riconoscimento conformemente al titolo II. In tal caso essi presentano domanda di autorizzazione o riconoscimento entro quattro mesi dal 2 luglio 2026. In assenza di tale domanda all’ESMA entro tale termine di quattro mesi, essi cessano le loro attività. 2.   Previa notifica all’ESMA a norma del paragrafo 1, il fornitore di rating ESG è temporaneamente inserito nel registro di cui all’ e gli è concesso, fino all’approvazione o al rigetto della sua domanda, di continuare a operare nell’Unione e può avallare un rating ESG fornito da un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione e appartenente allo stesso gruppo a norma dell’. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i fornitori di rating ESG classificati come piccoli fornitori di rating ESG, ai sensi dell’, paragrafo 1, che già operavano nell’Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se intendono continuare ad operare nell’Unione informano l’ESMA conformemente all’ entro il 2 novembre 2026. In assenza di tale notifica entro tale data, essi cessano le loro attività.
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